Gli enti locali sono nati a partire dall’inizio del ‘900 per decentrare le funzioni amministrative ad enti pubblici diversi da quelli territoriali; essi sono servizi della PA ai quali viene conferita personalità giuridica. Sono stati istituiti per snellire le funzioni di Stato, ma anche per svolgere le funzioni non di Stato, prima gestite privatamente ( assistenza, previdenza, sanità passano alla sfera pubblica). L’ente pubblico, a differenza di quello locale, è monofunzionale, cura tendenzialmente un solo interesse pubblico, anche se fa a capo a una vasta cerchia di soggetti. L’ente pubblico segue lo schema della fondazione: c’è un consiglio di amministrazione e un presidente chiamati a gestire un patrimonio nell’interesse di terzi. È presente poi un organo di controllo: il collegio dei revisori del quale di solito fa parte un rappresentante del ministero vigilante.
Ente pubblico e responsabilità ministeriale
Ma se gli enti pubblici hanno personalità giuridica, gli atti vengono loro imputati e si rischierebbe di far venire meno la responsabilità ministeriale–> legge 14/1978 ” controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici “. Il controllo è un parere preventivo che deve essere richiesto alle commissioni parlamentari competenti per materia per la nomina del presidente e del vice presidente; per la nomina degli altri amministratori di un ente pubblico è prevista solo una comunicazione alle Camere. Presidente e Vice presidente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del ministro competente. La legge 400/1988 afferma che le stesse modalità sono previste per la revoca. L’amministratore pubblico non può essere confermato nella carica più di due volte. Anche l’operato degli amministratori è controllato dal ministro vigilante e dal Ministero dell’economia per quanto riguarda delibere su modifiche del regolamento organico, della consistenza organica, del numero degli addetti. Entro 90 giorni i ministri vigilanti approvano la delibera o la restituiscono per un riesame. Se vengono alla luce vizi di legittimità, le delibere non acquistano efficacia; altrimenti diventano esecutive anche se motivate con un nuovo atto. Ogni anno, entro il 31 luglio, ciascun ministro deve trasmettere al Parlamento una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti vigilati. Così il ministro risponde davanti al Parlamento dell’attività dell’ente. L’articolo 100 della Costituzione afferma un nuovo controllo sulla spesa pubblica eseguito dalla Corte dei Conti che deve controllare le gestione finanziaria degli enti e riferisce alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.