Nel vecchio articolo 118 della Costituzione vi era un parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative; le funzioni di interesse esclusivamente locale rientrano nelle materie di competenza regionale, ma possono essere attribuite con legge alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali; inoltre le Regione doveva svolgere normalmente le sue funzioni delegandole alle Province, ai Comuni, agli altri enti locali; le leggi statali potevano poi prevedere deleghe alle Regioni ( meccanismo a cascata tra Regioni ed enti locali e tra Stato e Regioni).
Nel 2001 con la legge del Titolo V questo parallelismo è stato eliminato; le funzioni amministrative sono affidate ai Comuni, salvo che, per garantirne l’esercizio unitario, vengono affidate a Province, Città Metropolitane, Regioni, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ( nuovo articolo 118). Lo Stato può avocare a sé funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale in modo legittimo solo se tale avocazione è proporzionata, ragionevole e concordata con la Regione interessata.
L’organizzazione regionale. La forma di Governo
Gli organi della Regione sono : Consiglio Regionale, Giunta e Presidente. Il consiglio esercita la funzione di indirizzo e di controllo con leggi non con provvedimenti amministrativi, ( differenza con quello degli enti locali, non è un organo amministrativo, ma è un organo legislativo.
Le linee fondamentali della forma di governo regionale sono delineata dalla Costituzione; per il resto spetta ad ogni singolo Statuto. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto e nomina anche i componenti della Giunta. Tale schema può essere derogato dallo Statuto Regionale. Con la legge 1/1999 i candidati alla presidenza della Giunta regionale sono i capolista nelle liste regionale