Nel 2011 e nel 2012 abbiamo avuto due provvedimenti che hanno modificato l’ordinamento degli enti locali; sono state ridimensionate le funzioni delle Province ( indirizzo e coordinamento dell’attività dei Comuni), e gli Organi (il Consiglio non è composto da più di 10 membri, eletti da Consigli comunali, che elegge un Presidente.
Nelle Città Metropolitane ( ex Province), il sindaco è quello del capoluogo e i consiglieri sono eletti dai consiglieri comunali dei Comuni dell’ex Provincia. Infine vi è la Conferenza Metropolitana che approva e modifica lo Statuto.
Sono molteplici le funzioni di Province e Città Metropolitane, tra le quali abbiamo la pianificazione territoriale generale e il coordinamento dei servizi pubblici locali.
Gli organi di governo dell’ente locale
Lo stato ha competenza legislativa esclusiva anche in tema di organi di governo degli stessi enti, sicché non solo può assegnare le funzioni fondamentali ma può anche distribuire tra i vari organi o quantomeno stabilire criteri di distribuzione. Le funzioni dell’ente locale sono divise tra 3 organi: consiglio, giunta, e capo dell’esecutivo. Le norme fondamentali ( identità degli organi e loro funzioni) sono stabilite dalla legge; lo statuto regola l’organizzazione, le forme di collaborazione con altri enti, modalità di partecipazione popolare ecc.., sempre nell’ambito degli schemi stabiliti dalla legge. Lo statuto deve essere approvato con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri; se tale maggioranza non viene raggiunta, sono necessarie 2 successive votazioni e in entrambi lo Statuto deve essere approvato a maggioranza assoluta dei voti. L’autonomia dell’ente locale si esprime non solo dallo Statuto, ma anche nei regolamenti –> potestà regolamentare nelle materie di propria competenza e per il funzionamento di organi e uffici e per l’esercizio delle funzioni.
Gli organi del Comune
Gli organi del Comune sono : Consiglio, Giunta e Sindaco.
I consiglieri sono eletti a suffragio universale e il loro numero varia da 12 a 60 in base al numero degli abitanti. La Giunta è composta da un numero di componenti non superiore a 1/3 dei membri del Consiglio ( e comunque non superiore a 16). Gli assessori sono nominati dal Sindaco e tale non è compatibile con quella del Consigliere.
Distribuzione delle funzioni
Consiglio: l’art 42 le elenca tutte e lo Statuto non ne può prevedere altre; è l’organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo.
Sindaco: le funzioni vengono elencate dall’articolo 50. È il responsabile dell’amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
Giunta: Articolo 48. Collabora con il sindaco nel governo dell’ente locale ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La sua competenza è stabilita in via residuale: abbraccia tutti gli atti che non riservati al Consiglio e al Sindaco.
Nel 1990 sono state eliminate le ” delibere d’urgenza” della Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio; Queste delibere sono state mantenute solo per le variazioni di bilancio ( purché vengano ratificate dal Consiglio entro 60 giorni).
La dirigenza degli enti locali
Non ci sono solo gli “organi di governo”; accanto ad essi ci sono gli “organi di gestione”, ossia i Dirigenti. Ai Dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti. L’art 107 afferma che: ad essi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo–> separazione tra politica e amministrazione –> si toglie agli organi elettivi la potestà amministrativa e si trasferisce tale facoltà ai dirigenti che non rispondono agli elettori.
Il sistema di controllo
Abbiamo due tipi di controllo sull’operato dei Dirigenti , quello di legittimità e quello di merito. L’articolo 130 afferma che il controllo di legittimità è attribuito alle Regioni e il controllo di merito è previsto come controllo eventuale, subordinato ad una previsione legislativa, esercitato sotto forma di richiesta motivata di riesame. L’organo di controllo non può annullare la deliberare dell’ente locale per vizio di merito, ma può solo sollecitare il riesame dell’organo di amministrazione.
Il controllo di legittimità è un controllo preventivo, in quanto impedisce che l’atto controllato produca i suoi effetti prima che intervenga il visto –> la delibera dell’ente locale produce i suoi effetti solo dopo aver superato il vaglio dell’organo di controllo.
Tale controllo fa si che la deliberazione dell’ente locale produca effetti equiparabili a quelli dei provvedimenti amministrativi dello Statuto ( Autarchia); così la potestà amministrativa dello Stato si estende all’amministrazione locale mediante il controllo. Con la Repubblica, tale potestà discenda direttamente dalla Costituzione; sicché nessuna distinzione può più essere fatta tra potestà amministrativa dello Stato e degli enti locali. Nel 1990 i controlli di legittimità sono stati alleggeriti, mentre i controlli di merito sono stati soppressi.
Nel 2001 è stato soppresso l’articolo 130, viene così meno il controllo regionale sugli enti locali. Sempre nel 2001 viene eliminato il primo comma dell’articolo 125, viene meno il controllo statale sulle Regioni . Vengono privilegiati i controlli interni, che un organo o un ufficio dell’ente esercita su altri organi dello stesso ente. Il controllo può essere di gestione ( legittimità, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa per ottimizzare il rapporto costi-risultati), oppure di strategico ( valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati).
L’unico controllo esterno che è stato mantenuto è quello della Corte dei Conti ( controllo successivo sui bilanci e sulla gestione finanziaria degli enti locali, articolo 100 della Costituzione).
Forme associative
I Comuni in Italia hanno estensione molto diversa e ciò rende difficile l’attribuzione uniforme di funzioni amministrative: quelli più piccoli potrebbero non avere le risorse per espletarle. Le soluzioni potrebbero essere le forme associative, quali consorzi, convenzioni, accordi di programma, esercizio associato di funzioni e servizi ( promosso dalla Regione. Le forme associative sono rafforzate dal principio di adeguatezza ( articolo 118 della Costituzione) ” inidoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni”.