I ministeri hanno avuto anche un apparato periferico, che faceva capo a un ufficio-organo, a cui è riconosciuta una parziale soggettività giuridica.
Caratteristiche degli enti locali:
Elettività degli organi di base, la maggioranza al Comune o alla Provincia potrebbe non coincidere con quella del Parlamento Nazionale o del Consiglio Regionale. Prima della Riforma del 1993: i cittadini eleggevano il Consiglio; e il consiglio eleggeva il sindaco e i componenti della giunta. Con la riforma del 1993: all’elezione del consiglio è stata affiancata l’elezione diretta del sindaco e i componenti della giunta sono oggi nominati dal sindaco.
Nei Comuni con meno 15000 abitanti ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una lista di candidati al consiglio comunale; l’elettore, votando per il candidato, vota anche per la lista. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti e alla lista collegata sono attribuiti 2/3 dei seggi del consiglio, gli altri seggi sono attribuiti proporzionalmente alle altre liste.
Nei Comuni con più 15000 abitanti il sindaco è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato non supera il 50% dei voti validi, si procede a un secondo turno cui sono ammessi i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni candidato è collegato a 1 o più liste, ma l’elettore può votare anche per una lista diversa diversa da quella a cui è collegato il candidato a sindaco prescelto. Non vi è dunque coincidenza tra voti per il candidato e voti per la lista collegata, possibile che, pur essendo stato eletto al primo turno il sindaco, la lista a lui collegata ( o le liste) non abbiano raggiunto il 50 % dei voti, in questo caso è previsto un premio di maggioranza ( 60% dei Seggi del Consiglio) purché la lista o il gruppo di liste abbia conseguito il 40% e nessun’altra lista o gruppo abbia superato il 50% dei voti. Se il sindaco è eletto al secondo turno e la lista o il gruppo di liste collegato non hanno conseguito il 60% dei voti, esse ottengono anche in quest caso un premio di maggioranza (60%) purché nessun’altra lista o gruppo di liste abbia superato al primo turno il 50% dei voti. Le regole appena delineata per il Comune valgono anche per le Province. Se viene presentata una mozione di sfiducia–> abbiamo lo scioglimento del consiglio + la nomina di un commissario. I consiglieri che propongono la mozione di sfiducia al sindaco ( almeno i 2/5 del Consiglio) sanno che se la loro azione avrà seguito, cesseranno di essere consiglieri e si procederà a nuove elezioni ( simul stabunt, simul cadent).
Le funzioni
Il Comune svolge una pluralità di funzioni, assicura una pluralità di servizi, cura una pluralità di interessi. L’art 13 D.LGS.N 267/2000 dice che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Ciò è stato ribadito dalla Riforma del 2001, infatti l’articolo 118 della Costituzione enuncia che: le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza.
Le funzioni degli enti locali discendono da 2 fonti: leggi comunali, provinciali e leggi di settore. Esulano dalle funzioni a loro attribuite quelle affidate dalla legge ad altri enti e quelle che, sebbene riferibili alla popolazione e al territorio comunale, nessuna legge prevede come funzioni pubbliche. Un tentativo di razionalizzare le competenze degli enti locali è stato quello di suddividere l’art 117 della Costituzione nei 3 settori organici dei servizi sociali, sviluppo economico e assetto e utilizzazione del territorio. Prima di questa riforma la Costituzione non attribuiva direttamente le funzioni agli enti locali, ma prevedeva che gli enti locali disponessero di competenze proprie, attribuite con legge dallo Stato, al di fuori delle materie di competenza regionale, e con leggi delle Regioni nelle competenze di quest’ultime, e in più le competenze delegate dalle Regioni agli enti locali. La distinzione tra competenze proprie e competenze delegate è transitata anche nel nuovo articolo 118 della Costituzione–> comma 2: gli enti locali sono titolari di funzione amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. L’articolo 117 ci dice che tra le materie di competenza esclusiva dello stato vi è anche la definizione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane.
Dunque non possono esserci funzioni amministrative che non siano assegnate con legge, dunque non ha senso la distinzione tra funzione proprie e funzioni conferite con legge; gli enti locali non hanno funzioni proprie diverse da quelle conferite con legge. Le funzioni “fondamentali”, invece, sono conferite con legge dello Stato, nelle materie di competenza concorrente Stato-Regioni, determinando funzioni essenziali di Comuni e Province.