soggetto giuridico e persona giuridica

Il soggetto giuridico è una persona fisica o un altro soggetto di diritto nel cui nome l’attivit aziendale è svolta e a cui vengono riferiti diritti ed obblighi discendenti dall’esercizio d’azienda; nel soggetto giuridico i terzi che hanno rapporti con l’azienda (clienti, fornitori, ecc) trovano un riferimento contrattuale.

  • nelle aziende individuali il soggetto giuridico è una persona fisica, che si identifca del tutto con l’azienda stessa;
  • nelle aziende nate dalla volonta’ di una pluralita’ di persone, il soggetto giuridico è invece un’entita’, una figura: tale entita’ può identificarsi totalmente con le persone retrostanti e rappresentare dunque una semplice proiezione verso l’esterno dell’attivita’ di più individui; in altri casi, invece, tale entita’ si caratterizza per il distacco netto e completo dai soggetti che ne partecipano. Un esempio di una tale entita’-soggetto giuridico è la PERSONA GIURIDICA:

essa deve avere un nome, una sede, uno scopo e un patrimonio ( il suo capitale minimo deve essere congruo ed adeguato agli obiettivi); essa è un “soggetto nuovo” che vive di vita propria: è un centro di imputazione stabile e dinamico di norme, che non si identifca in un singolo individuo.

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE:

attraverso esse si da’ attuazione alla prescelta architettura politico-amministrativa, e si da’ attuazione ad alcuni compiti dello stato o di enti territoriali: esse vengono modellate di volta in volta in base alle esigenze e agli scopi da raggiungere, mediante una legge istitutiva. Non hanno dunque una struttura tipizzata.

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE:

Sono tipizzate, standardizzate: modelli standard tra i quali il cittadino può scegliere, regolati da uhna normativa, che lascia comunque un margine di iniziativa al privato, mediante lo Statuto; esempi di persone giuridiche private sono: associazioni, fondazioni, societa’ commerciali (SpA-societa’ per azioni, Srl-societa’ responsabilita’ limitata, societa’ cooperativa). La persona giuridica privata opera attraverso alcuni organi:

  • amministratori
  • collegio dei revisori ( controllano la gestione degli amministratori)
  • assemblea dei soci: essa delibera sulla nomina e sulla revoca degli amministratori, li investe del potere di gestione, delibera sulla nomina dei revisori, esamina annualmente il bilancio redatto dagli ammministratori assieme ad una relazione dell’organo di controllo: è dunque la “fonte del potere”.

Nelle persone giuridiche pubbliche spesso manca l’assemblea, soprattutto negli enti pubblici che fanno capo interamente allo Stato: in questi casi amministratori e revisori sono nominati direttamente attraverso gli organi statali. È la legge istitutiva che indica gli amministratori, i revisori, a chi debba essere consegnato il bilancio e via dicendo.

 

I SOGGETTI GIURIDICI PER IL MODELLO CAPITALISTICO DI PRODUZIONE

Se si voglia dar vita ad un’impresa individuale, l’imprenditore da’ vita ad un’impresa che porta il suo nome, il suo patrimonio si identifica con quello dell’impresa, a lui fanno capo tutti i diritti e gli obblighi.

Nel caso di una impresa a forma societaria abbiamo invece diversi casi, che si differenziano tra loro per la diversa responsabilita’ ed il diverso rischio posto in capo ai soci:

  • societa’ di persone: in nome collettivo: tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali e possono essere tutti amministratori; in accomandita semplice: i soci accomandatari rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono ammministratori; i soci accomandanti rispondono invece solo limitatamente alla quota conferita.
  • societa’ di capitali: come Srl e SpA: esse rispondono con i propri mezzi delle obbligazioni sociali, cosicchè i soci possono perdere nell’impresa non più di quanto vi abbiano investito in capitale. Occorre analizzare più approfonditamente la SpA, alla quale dedicheremo un altro articolo.

 

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